Costituzione di Nuova Roma

Translated from the English version by Primus Fabius

Premessa

Noi, il Senato ed il Popolo di Nuova Roma, in qualità di nazione indipendente e sovrana, approviamo e promulghiamo la presente Costituzione come fondamento e struttura delle nostre istituzioni e della nostra società civile.

Articolo I. Dichiarazioni fondamentali

  1. La Nazione Sovrana di Nuova Roma è una Repubblica composta da Cittadini, Gentes, istituzioni religiose ed istituzioni politiche, i quali si conformano all'esempio di quelli dell'antica Roma. Il territorio di Nuova Roma è composto: da una Sacra Capitale, dai Templi dedicati alla Religione romana, da ulteriori sedi collocate in vari Paesi del mondo, nonchˇ da ulteriori Territori Sacri Temporanei, esistenti per il tempo della celebrazione e collocati ove si svolgono riti della Religione romana, celebrati da membri delle istituzioni religiose di Nuova Roma.
  2. La Nazione di Nuova Roma sarà il centro temporale e la sede della Religione romana. La funzione primaria di Nuova Roma è quella di promuovere lo studio e la rinascita della civiltà dell'antica Roma, intendendosi con ciò la civiltà fiorita nel periodo compreso tra la fondazione della città di Roma nel 753 a.c. e la rimozione dell'Altare della Vittoria dal Senato nel 394 d.c., in tutti i suoi aspetti come la religione, la cultura, la politica, l'arte, la letteratura, la lingua, e la filosofia.
  3. Il computo degli anni, per fini legali e religiosi, avverrà a partire dalle Calende di Marzo (primo marzo).
  4. La presente Costituzione potrà essere modificata da leggi ordinarie approvate da uno dei Comitia. Tali modificazioni, per poter avere effetto, dovranno essere ratificate con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Senato.
  5. Laddove adoperato, il termine "civil law" si riferisce alle leggi ed ai regolamenti degli Stati e dei Paesi in cui operano le istituzioni ed i cittadini di Nova Roma. Il termine leges Novae Romae si riferisce agli atti legislativi interni approvati dai vari Comitiae ed applicabili solo a Nova Roma ed ai suoi cittadini. In caso di conflitto tra le suddette norme, prevarrà la civil law ma quest'ultima non potrà, in alcun caso, essere invocata contro provvedimenti di revoca della cittadinanza di Nova Roma per fatti attinenti a violazioni delle leggi di Nova Roma stessa.
  6. La presente Costituzione entrerà in vigore con la ratifica da parte dei due terzi dei cittadini di Nova Roma. Al momento della ratifica, tutti coloro che occupino cariche pubbliche temporanee saranno automaticamente ammessi a reggere le magistrature corrispondenti, senza bisogno di formali elezioni. I magistrati cos“ investiti della carica diverranno automaticamente membri del Senato, senza necessità di attendere la scadenza del loro mandato. Dal momento della ratifica della presente Costituzione fino alla prima elezione popolare, il Senato potrà nominare i titolari delle magistrature vacanti, secondo la necessità, con propri Senatus Consulta.

Articolo 2. I cittadini.

  1. Nella valutazione delle richieste di cittadinanza, Nova Roma non effettuerà alcuna discriminazione in base alla razza, al sesso, all'età (ad eccezione dei casi in cui il compimento di una determinata età sia prescritto dalle norme di legge di determinati Paesi), alle abitudini sessuali. Potranno essere operate discriminazioni sulla base del credo religioso, quando sia accertato che un determinato credo è contrario agli interessi della ricostruzione della romanità. Tali discriminazioni saranno poste in essere dai Censori e/o da appositi Senatus Consulta.
  2. Possono essere cittadini tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano espresso interesse nello studio e nella pratica della civiltà romana classica, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i suoi aspetti religiosi, politici e culturali. Coloro che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età ma non il diciottesimo anno di età potranno richiedere la cittadinanza con il permesso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà dei genitori. Non possono ottenere la cittadinanza coloro che non abbiano compiuto il quindicesimo anno di età ma costoro potranno essere inclusi in una gens con il permesso scritto dei loro genitori o di chi esercita la potestà dei genitori, nonchˇ del paterfamilias o della materfamilias della gens in questione.
  3. Ciascun cittadino può, in ogni tempo, rinunciare alla cittadinanza dandone comunicazione scritta ad un Censore. In tal caso non sarà rimborsata alcuna somma precedentemente pagata a Nova Roma a titolo di tassa o ad altro titolo.
  4. La cittadinanza può essere revocata, senza diritto ad alcun rimborso di alcuna somma precedentemente pagata a Nova Roma a titolo di tassa o ad altro titolo, nei seguenti casi: i) a seguito di apposito Senatus Consultum; ii) a seguito di giudizio, emesso da un magistrato nel corso di un processo che si sia svolto secondo le leges Novae Romae, in esito al quale l'imputato sia stato riconosciuto colpevole di un crimine per il quale è prevista tale punizione; iii) a seguito di un giudizio sommario da parte di un magistrato che abbia colto l'interessato in flagranza di reato (cos“ come definita dall'ordinamento civile) nel corso di manifestazioni patrocinate da Nova Roma. Il provvedimento di revoca della cittadinanza è, in ogni caso, appellabile innanzi ai Comitia Centuriata.
  5. Ciascun nuovo cittadino che non sia già ricompreso in una delle gentes esistenti, sarà considerato paterfamilias o materfamilias di una nuova gens e dovrà registrarsi presso i Censori.
  6. Sono garantiti i seguenti diritti di ciascun cittadino, senza che ciò pregiudichi la possibilità di riconoscimento degli altri diritti che competono ad ognuno: i) autorità indiscussa di ciascuno in materia di convinzioni individuali e familiari, relativi rituali e credenze, ad eccezione del caso in cui la presente Costituzione prescriva la partecipazione ai riti della Religio Romana, come nel caso dei magistrati e dei senatori; ii) il diritto e l'obbligo di rimanere soggetti alla civil law ed ai correlativi diritti e doveri vigenti nei Paesi in cui il cittadino risiede ed ha cittadinanza propria, senza alcun riguardo per lo status di doppia cittadinanza rispetto a Nova Roma; iii) il diritto di partecipare con il proprio voto, quali membri delle varie assemblee, alla decisione sulle materie rimesse alla decisione popolare secondo quanto previsto dalla presente Costituzione; iv) il diritto di partecipare a tutte le discussioni pubbliche ed il diritto di pretendere che le sedi ove tali discussioni si svolgono siano mantenute dallo Stato; il contenuto di tali discussioni, indipendentemente da quale esso sia, non potrà essere sindacato dallo Stato, salvo il caso che ciò comporti un grave ed imminente pericolo per la Repubblica; v) il diritto di istituire nuovi territori soggetti alla sovranità di Nova Roma; ciò potrà essere fatto mediante l'erezione ed il mantenimento di templi dediti alla religione romana, secondo le direttive del Pontefice Massimo e dell'ordine sacerdotale, ovvero mediante la dichiarazione di territorialità temporanea di aree adibite a riti pubblici o privati, per tutta la durata di tali riti; vi) il diritto di rimanere sovrano e sicuro all'interno della propria abitazione, rispetto alla propria persona e con riguardo alla propria proprietà; vii)il diritto di richiedere e ricevere assistenza ed ausilio dal Senato in materia di controversie religiose o sociali che avvengano tanto all'interno quanto all'esterno della giurisdizione di Nova Roma; viii) il diritto di intraprendere attività commerciali all'interno di Nova Roma ed il diritto di attendersi un ragionevole aiuto per la costituzione di un saldo sistema economico attraverso il commercio di beni e servizi di ispirazione romanistica; in ogni caso, i materiali informativi ed ogni altro bene sottoposto a diritti d'autore da parte dello Stato, rimmarrà sempre di proprietà dello Stato stesso; i cittadini che si dedichino ad attività commerciali, potranno essere ammessi nell'Ordo Equester, secondo quanto previsto dalla presente Costituzione.
  7. L'ammissione all'Ordo Equester è subordinata all'adempimento delle seguenti obbligazioni: i) i cittadini che desiderino far parte dell'Ordo Equester dovranno aver iniziato e continuato un'attività commerciale che, direttamente od indirettamente, sia di sostegno allo Stato ovvero promuova la cultura, la religione ed altri aspetti oggetto di studio sulla Roma classica; ii) i cittadini che desiderino far parte dell'Ordo Equester dovranno dimostrare quanto sopra ai Censori; iii) i cittadini potranno legittimamente atendersi un incoraggiamento da parte dello Stato nelle forme e nei modi decisi dal Senato e consistenti, tra l'altro, nella concessione di spazi pubblicitari a prezzi vantaggiosi nelle pubblicazioni ufficiali; i membri dell'Ordo Equester dovranno contribuire al benessere economico dello Stato in misura maggiore rispetto agli altri cittadini.

Cursus Honorum Page / Master Index